Compagnia della Torre - Mathi - ODV

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Statuto dell'Associazione

Articoli principali:
Art. 2 
L'Associazione è apolitica ed apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di promuovere il progresso sociale, favorire l’aggregazione, diminuire la solitudine, facilitare l’integrazione interpersonale, a favore dei giovani disagiati, per qualificarne la crescita e lo sviluppo personale, degli anziani per realizzare momenti di aiuto e di sostegno ed in generale di tutti i componenti della collettività umana per il miglioramento delle condizioni di vita.

Art. 3 
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
a) organizzare spettacoli musicali e teatrali che hanno come finalità:
• essere un mezzo di aggregazione per persone di tutte le età;
• informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su quelli che sono i progetti sostenuti dalla nostra Associazione;
• portare gli spettacoli presso strutture ed enti che ospitano persone in difficoltà ed offrire così momenti di gioia e svago, coinvolgendo ove possibile, gli stessi ospiti nelle attività di preparazione.
b) organizzare attività pertinenti il tempo libero, in sede o fuori sede, quali:
• centri estivi per bambini e ragazzi, animazione di oratorio, comprese le attività formative;
• attività culturali per tutte le età, gite, soggiorni, attività sportive e similari;
c) informare e sensibilizzare sulle problematiche del Terzo Mondo anche attraverso interventi in strutture pubbliche locali illustrando l'esperienza missionaria diretta fatta dai propri associati;
d) organizzare collette alimentari in favore di persone svantaggiate;
e) fornire supporto ad enti e istituzioni pubbliche e private per promuovere eventi culturali, gemellaggi tra paesi anche di nazionalità diversa, fornire ospitalità a persone provenienti da zone affette da grave disagio socio ambientale e/o economico allo scopo di instaurare in essi processi migliorativi nello stato di salute.
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale e spontaneo.
3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
4) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5
Il numero dei soci è illimitato. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
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